Su ciascuna, delle rotte indicate nei paragrafi B) del Quadro annesso, le linee convenute avranno per principale obiettivo la messa in servizio, ad un coefficiente di uso ritenuto ragionevole, di una capacita' adeguata alle esigenze normali e ragionevolmente prevedibili del traffico aereo internazionale in provenienza o a destinazione del territorio della Parte Contraente che ha disignato l'impresa esercente i detti servizi. Ognuna delle Parti Contraenti avra' diritto di caricare o scaricare nel territorio dell'altra Parte Contraente passeggeri, posta e merci con destinazione agli scali indicati nei paragrafi B) o in provenienza dai medesimi, compresi quelli situati in terzi Paesi. L'esercizio di questo diritto non dovra' pregiudicare in alcun modo il traffico di vicinanza sulle rotte indicate nei paragrafi A) ne' altresi' le capacita' offerte la una parte Contraente sugli itinerari che uniscono il proprio territorio con gli scali situati in terzi Paesi.
Testo vigente dal 13 aprile 1953
