1. Ognuna delle Linee aeree convenute potra' iniziarsi immediatamente o in data posteriore, a scelta della Parte Contraente alla quale vengono concessi i diritti, a condizione che:

  • a)La Parte Contraente alla quale si concedono i diritti abbia designato una o piu' Societa' di trasporto aereo per esercire la o le rotte convenute.
  • b)La l'arte Contraente che concede i diritti abbia autorizzato la o le Societa' in questione, ad iniziare le Linee convenute, cio' che fara' senza indugio, salvo restando le disposizioni del paragrafo 20 del presente Articolo e dell'Articolo 20. 2. Le Societa' designate potranno essere richieste a presentare alle Autorita' aeronautiche della Parte Contraente che concede i diritti, le prove comprovanti la loro capacita' a soddisfare le condizioni prescritte dalle leggi e regolamenti normalmente applicati da queste Autorita' al funzionamento delle Societa' di Trasporto Aereo.

Testo vigente dal 13 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-25;200~art19 · fonte del testo