1. Le Societa' designate da ognuna delle Parti Contraenti avranno il diritto di imbarcare e sbarcare, in traffico internazionale, passeggeri, posta e merci negli scali indicati nell'annesso Quadro di Rotte ed alle condizioni degli articoli seguenti. 2. Dovra' essere garantito alle Societa' designate da ognuna delle Parti Contraenti, un trattamento giusto ed equo affinche' esse possano beneficiare di uguali possibilita' nell'esercizio delle Linee Convenute. 3. Le Societa' designate da ciascuna delle Parti Contraenti dovranno prendere in considerazione, nei percorsi comuni, gli interessi reciproci onde non pregiudicare i rispettivi servizi.

Testo vigente dal 13 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-25;200~art22 · fonte del testo