I certificati di navigazione, i brevetti di pilotaggio e le autorizzazioni rilasciate o riconosciuti validi da una delle Parti Contraenti, saranno riconosciuti validi dall'altra Parte durante il periodo della loro validita'. Cio' nonostante, ogni Parte Contraente si riserva il diritto di non riconoscere validi, per circolare sul suo proprio territorio, i brevetti di pilotaggio e le autorizzazioni rilasciati ai suoi propri sudditi dall'altra Parte Contraente o da un terzo Stato.

Testo vigente dal 13 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-25;200~art3 · fonte del testo