• a)A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, le Autorita' aeronautiche delle due Parti Contraenti dovranno comunicarsi, quanto piu' rapidamente sia possibile, le informazioni concernenti le autorizzazioni concesse alle rispettive Societa' designate per esercire i servizi convenuti o frazioni dei medesimi. Tali informazioni comprenderanno specialmente copia delle autorizzazioni rilasciate, gli Statuti delle Societa' designate, le loro eventuali modifiche ed ogni altro documento relativo.
  • b)Le Autorita' aeronautiche delle due Parti Contraenti si comunicheranno, otto giorni prima dell'attuazione effettiva dei loro rispettivi servizi, le informazioni relative agli orari, alle frequenze, ai tipi degli aeromobili che saranno impiegati. Dovranno ugualmente comunicarsi ogni eventuale ulteriore modifica.

Testo vigente dal 13 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-25;200~art28 · fonte del testo