Le variazioni eseguite da una delle Societa' designate sulle rotte indicate nel Quadro delle rotte, non saranno ritenute modifiche dell'Accordo salvo quelle che alterino gli scali effettuati da dette Societa' nel territorio dell'altra Parte Contraente. Le Autorita' aeronautiche di ciascuna delle Parti potranno pertanto procedere unilateralmente a dette variazioni sempreche' ne sia data notifica urgente alle Autorita' aeronautiche dell'altra Parte. Se queste Autorita' ritengano, in rapporto ai principi enunciati nell'articolo 24 del presente Accordo, che il traffico eseguito dalle Societa' designate dall'altra Parte Contraente tra il territorio della prima ed un nuovo scalo nel territorio di un terzo Paese, sia pregiudizievole agli interessi delle proprie Societa' designate, le Autorita' di ambedue le Parti Contraenti si consulteranno al fine di giungere ad un accordo soddisfacente.
Testo vigente dal 13 aprile 1953
