[1]Articolo XXI

[2]A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, le Autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti dovranno comunicarsi al piu' presto possibile le informazioni concernenti le autorizzazioni concesse alle rispettive imprese designato per esercire i servizi convenuti o frazioni di essi. Tali informazioni comprenderanno principalmente copia delle autorizzazioni rilasciate, delle loro eventuali modifiche e di ogni altro documento relativo. Le Autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti si comunicheranno, almeno otto giorni prima della attuazione effettiva dei loro rispettivi servizi, le informazioni relative agli orari completi, alle frequenze, al tipo degli aeromobili che saranno impiegati. Dovranno ugualmente comunicarsi ogni eventuale ulteriore modifica.

Testo vigente dal 20 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-12;234~accordo-artxxi · fonte del testo