1. L'esercizio dei servizi fra il territorio italiano ed il territorio senegalese o viceversa, servizi eserciti sulle rotte che figurano nella tabella annessa al presente accordo costituisce un diritto fondamentale e primordiale per i due Paesi. 2. Per l'esercizio di tali servizi:

  • a)la capacita' sara' ripartita in misura eguale tra l'impresa italiana e l'impresa senegalese salvo quanto previsto al paragrafo e) seguente.
  • b)la capacita' totale messa in esercizio, su ciascuna rotta, sara' adattata ai bisogni ragionevolmente prevedibili. Per far fronte alle esigenze di un traffico imprevisto e momentaneo sulle stesse rotte le imprese aeree designate dovranno decidere fra loro le misure appropriate per soddisfare tale aumento temporaneo di traffico. Esse ne renderanno immediatamente conto alle autorita' aeronautiche dei rispettivi Paesi che potranno consultarsi se lo riterranno utile.
  • c)nel caso che una delle Parti contraenti non desideri utilizzare su una o piu' rotte, sia una frazione, sia la totalita' della capacita' di trasporto che e' stata concessa, essa si accordera' con l'altra Parte contraente, in Vista di trasferire a quest'ultima, per un tempo determinato, la totalita' o una frazione della capacita' di trasporto di cui essa dispone nei limiti previsti. La Parte contraente che avra' trasferito tutto o parte dei propri diritti potra' riassumerli al termine del periodo suddetto. 3. Le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti si consulteranno prima dell'inizio dei servizi concordati delle imprese designate cosi' come in occasione di un cambiamento di capacita' dei servizi concordati al fine di intendersi sulla applicazione pratica delle disposizioni del presente articolo.

Testo vigente dal 10 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;322~art15 · fonte su Normattiva