[1]Convenzione di estradizione fra l'Italia e Cuba.

[2]Sua Maesta' il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica di Cuba, desiderando di concludere di comune accordo una convenzione per regolare la reciproca estradizione dei delinquenti, hanno nominato a questo effetto per loro plenipotenziari

[3]Sua Maesta' il Re d'Italia il Nobile Guglielmo Vivaldi, commendatore degli Ordini della Corona d'Italia e della Stella d'Italia, cavaliere ufficiale dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro ecc. ecc., suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario presso la Repubblica di Cuba.

[4]Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica di Cuba

[5]S. E. Francesco Maria Fernandez, Segretario di sanita' e beneficenza e Segretario di Stato ad interim della Repubblica di Cuba.

[6]I quali, dopo essersi reciprocamente comunicati i loro rispettivi pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

[7]Art. 1.

[8]Le Alte Parti contraenti si impegnano ad arrestare e a consegnarsi reciprocamente le persone che sottoposte a processo o condannate dalla Autorita' giudiziaria competente di uno dei due Paesi, per alcuno dei delitti indicati nel seguente articolo, si trovino nel territorio dell'altro.

Testo vigente dal 14 maggio 1930

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urn:nir:stato:legge:1930-03-20;521~art1 · fonte del testo