[1]La persona concessa in estradizione non potra', per reati commessi prima della sua consegna, essere estradata ad un terzo Stato se non nei casi seguenti:
[2]1° se l'estradato domandi di essere consegnato, nel qual caso la domanda sara' comunicata al Governo che lo ha estradato;
[3]2° se lo Stato che ha concessa l'estradizione consenta alla riestradizione.
Testo vigente dal 14 maggio 1930
