[1]La persona concessa in estradizione non potra', per reati commessi prima della sua consegna, essere estradata ad un terzo Stato se non nei casi seguenti:

[2]1° se l'estradato domandi di essere consegnato, nel qual caso la domanda sara' comunicata al Governo che lo ha estradato;

[3]2° se lo Stato che ha concessa l'estradizione consenta alla riestradizione.

Testo vigente dal 14 maggio 1930

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urn:nir:stato:legge:1930-03-20;521~art11 · fonte del testo