[1]Se contro la persona di cui si chiede l'estradizione fosse in corso un procedimento penale o se la persona suddetta fosse detenuta per altro reato commesso nello Stato dove si trova, la sua consegna si differira' sino a che il procedimento non sia terminato, e in caso di condanna fino alla espiazione della pena.

[2]Tuttavia se secondo le leggi dello Stato richiedente sia prossima a verificarsi la prescrizione dell'azione penale, o se il ritardo nella consegna possa cagionare grave danno al normale svolgimento del processo, sara' concessa la consegna temporanea, a meno che considerazioni speciali vi si oppongano, con l'obbligo di restituire l'estradato non appena sia terminato il procedimento sul territorio del Paese richiedente.

[3]La richiesta di consegna dovra' essere accompagnata nel primo dei due casi cui si riferisce il precedente capoverso da copia autentica legalizzata delle disposizioni di legge che statuiscono la indicata prescrizione dell'azione penale; e la consegna si concedera' soltanto se non vi sara' opposizione da parte dell'Autorita' giudiziaria o di altra Autorita' a disposizione delle quali si trovasse la persona oggetto della richiesta di estradizione.

Testo vigente dal 14 maggio 1930

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urn:nir:stato:legge:1930-03-20;521~art6 · fonte del testo