[1]La persona la cui estradizione fosse stata concessa non potra' essere giudicata in contradittorio o sottoposta alla espiazione della pena per altri delitti o contravvenzioni commessi prima della consegna, salvo nei casi seguenti:

[2]1° se lo Stato che ha concessa l'estradizione presti, su domanda, il suo consenso;

[3]2° se l'estradato chiede di essere giudicato o di essere ammesso a scontare la pena, nel qual caso la domanda sara' comunicata al Governo che lo ha consegnato;

[4]3° se l'estradato, espiata la pena, oppure assolto per il reato che motivo' la sua estradizione, rimanga nel territorio dello Stato richiedente per oltre trenta giorni.

Testo vigente dal 14 maggio 1930

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urn:nir:stato:legge:1930-03-20;521~art10 · fonte del testo