[1]Il danaro e gli oggetti in possesso dell'estradando al momento dell'arresto, saranno sequestrati e consegnati allo Stato richiedente previo inventario. Il danaro e gli oggetti legittimamente posseduti dall'arrestato saranno consegnati, ancorche' si trovino presso altri, se, dopo l'arresto vengano in potere delle autorita' dello Stato richiesto.

[2]La consegna non si limitera' alle cose provenienti dal reato per il quale e' stata chiesta l'estradizione, ma comprendera' tutto cio' che puo' servire per la prova del reato, ed avra' luogo ancorche' l'estradizione non abbia potuto effettuarsi per la fuga o la morte del delinquente.

[3]Sono riservati i diritti dei terzi sulle cose sequestrate che dovranno essere loro restituite, senza spese, quando il procedimento lo consenta.

Testo vigente dal 25 maggio 1931

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urn:nir:stato:legge:1931-05-09;517~art12 · fonte del testo