[1]Il permesso di transito nei territori delle Alte Parti contraenti di persona non appartenente al Paese di transito e consegnata da un altro, sara' concesso su domanda presentata a norma dell'art. 8 della presente Convenzione.

[2]Il permesso sara' dato con provvedimento dell'Autorita' competente del Paese richiesto del transito, omessa qualsiasi formalita' giudiziaria, purche' non si tratti di reato per il quale e' vietata l'estradizione a termini dell'art. 4 o non vi si oppongano particolari circostanze.

[3]Il transito del detenuto si effettuera' sotto la sorveglianza di agenti del Paese richiesto, i quali, cosi' come le Autorita' del medesimo, presteranno a quelli dello Stato richiedente l'aiuto che loro occorresse.

Testo vigente dal 14 maggio 1930

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urn:nir:stato:legge:1930-03-20;521~art13 · fonte del testo