che danno luogo all'estradizione 1. L'estradizione e' concessa per fatti che secondo la legge di entrambe le Parti costituiscono reati punibili con una pena restrittiva della liberta' personale di durata superiore nel massimo ad un anno o piu' severa. 2. L'estradizione per l'esecuzione di una o piu' pene inflitte per i reati previsti dal paragrafo 1 e' concessa se la durata della pena complessiva ancora da scontare e' superiore a sei mesi. 3. Quanto l'estradizione ha ad oggetto piu' fatti distinti in relazione ad alcuni dei quali non sussistono le condizioni relative all'entita' della pena previste nei paragrafi 1 e 2, l'estradizione, se concessa per un fatto rispetto al quale le suddette condizioni sussistono, e' concessa anche per gli altri. 4. Per i reati in materia fiscale e valutaria, l'estradizione non puo' essere rifiutata per il motivo che la legge della Parte richiesta non prevede la stessa disciplina in materia di tributi, di dogane e cambi della legge della Parte richiedente.

Testo vigente dal 18 giugno 1993

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-06-07;193~convenzione-art2 · fonte su Normattiva