[1]L'estradizione non sara' concessa:

[2]1° pei delitti commessi nel territorio dello Stato richiesto;

[3]2° pei delitti previsti esclusivamente nelle leggi sulla stampa; 3° pei delitti d'ordine esclusivamente militare, cioe', quando il fatto non sarebbe punito per altre leggi che per quelle militari;

[4]4° per i delitti politici o per fatti connessi a tali delitti.

[5]Non sara' considerato come delitto politico ne' fatto connesso a tale delitto:

  • a)l'attentato contro la vita e la sicurezza personale di un Capo di Stato o dei membri della sua famiglia;
  • b)i delitti che siano stati determinati da un motivo di indole non politica.

[6]Inoltre, salvo le particolari circostanze del fatto, non sara' considerato politico ogni attentato, anche se diretto contro la collettivita', che ponga in pericolo la vita umana o la sicurezza personale o la proprieta'.

[7]L'estradizione puo' essere rifiutata se le Autorita' dello Stato richiesto sono competenti secondo le proprie leggi a giudicare il delitto.

Testo vigente dal 14 maggio 1930

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urn:nir:stato:legge:1930-03-20;521~art4 · fonte del testo