[1]L'estradizione non sara' concessa:
[2]1° pei delitti commessi nel territorio dello Stato richiesto;
[3]2° pei delitti previsti esclusivamente nelle leggi sulla stampa; 3° pei delitti d'ordine esclusivamente militare, cioe', quando il fatto non sarebbe punito per altre leggi che per quelle militari;
[4]4° per i delitti politici o per fatti connessi a tali delitti.
[5]Non sara' considerato come delitto politico ne' fatto connesso a tale delitto:
- a)l'attentato contro la vita e la sicurezza personale di un Capo di Stato o dei membri della sua famiglia;
- b)i delitti che siano stati determinati da un motivo di indole non politica.
[6]Inoltre, salvo le particolari circostanze del fatto, non sara' considerato politico ogni attentato, anche se diretto contro la collettivita', che ponga in pericolo la vita umana o la sicurezza personale o la proprieta'.
[7]L'estradizione puo' essere rifiutata se le Autorita' dello Stato richiesto sono competenti secondo le proprie leggi a giudicare il delitto.
Testo vigente dal 14 maggio 1930
