[1]L'estradizione non sara' concessa:

[2]1° per i delitti non intenzionali ossia causati da imprudenza, negligenza, imperizia o da inosservanza di regolamenti, ordini o discipline;

[3]2° per i delitti previsti esclusivamente nelle leggi sulla stampa;

[4]3° per i delitti esclusivamente militari e punibili soltanto in forza di una legge militare;

[5]4° per i delitti politici o connessi ad un delitto politico. Non si considera delitto politico, ne' fatto connesso a tale delitto, un attentato contro la Persona del Capo dello Stato, quando questo attentato costituisca un delitto di omicidio, anche non consumato per causa indipendente dalla volonta' di chi lo compie.

[6]Qualsiasi apprezzamento sulla natura politica del delitto e' riservato alle autorita' dello Stato richiesto.

[7]L'estradizione non sara' concessa se l'azione penale o la condanna siano prescritte secondo le leggi dello Stato richiesto.

Testo vigente dal 25 maggio 1931

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1931-05-09;517~art5 · fonte del testo