[1]Se la persona reclamata da una delle Alte Parti contraenti e' reclamata da altri Stati per il medesimo delitto, sara' preferita la domanda dello Stato nel territorio del quale il delitto e' stato commesso.

[2]Se si tratti di delitti diversi, commessi in Stati diversi, si dara' la preferenza alla domanda concernente il delitto che, a giudizio dello Stato richiesto, sia piu' grave.

[3]Se i reati fossero della stessa gravita', sara' preferita la domanda di data anteriore.

[4]Tuttavia se uno degli Stati richiedenti e' il Paese al quale appartiene la persona oggetto della domanda di estradizione, la preferenza per uno dei titoli indicati nel primo e secondo capoverso del presente articolo gli sara' data soltanto a condizione che le sue leggi gli permettano di procedere contro l'estradando per i delitti commessi negli altri Stati.

[5]La preferenza stabilita nei precedenti capoversi non avra' effetto se il Paese richiesto sia obbligato in forza di trattato anteriore a darla in maniera diversa.

Testo vigente dal 14 maggio 1930

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urn:nir:stato:legge:1930-03-20;521~art7 · fonte del testo