Se la persona di cui si chiede l'estradizione e' sottoposta a procedimento penale o sia detenuta per altro delitto commesso nello Stato dove si trova, la sua consegna puo' essere differita fino a che il procedimento non sia terminato, e, in caso di condanna, fino alla compiuta espiazione della pena.
Testo vigente dal 25 maggio 1931
