S'intendono esclusi dai benefici della presente Convenzione gli autoveicoli militari e gli appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia, agli agenti di dogana o a qualsiasi altro Corpo in uniforme. Il Governo federale austriaco si impegna a che non vengano trasportate armi, munizioni ed esplosivi tassativamente esclusi dal transito facilitato. Unica eccezione ammessa e' quella delle armi da caccia individuali e delle relative cartucce sotto sigillo doganale.

Testo vigente dal 28 marzo 1951

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urn:nir:stato:legge:1950-12-05;1253~convenzione-art12 · fonte del testo