[1]Art. VIII

[2]S'intende escluso dalla presente. Convenzione il trasporto degli appartenenti alle Forze Armate in formazione militare ed in uniforme. E' solo consentito il trasporto occasionale di militari isolati dotati del solo armamento individuale usuale. Sono ammessi al trasporto ferroviario gli agenti di Polizia, della Gendarmeria e della Dogana austriaca, in numero non superiore a quindici per ogni treno, in uniforme e con le armi in dotazione individuale normale. Il Governo austriaco s'impegna a che non vengano trasportate per ferrovia armi, munizioni ed esplosivi, l'Unica eccezione ammessa, a prescindere dal caso degli agenti sopraindicato, e' quella delle armi da caccia individuali e delle relative cartuccie.

Testo vigente dal 22 febbraio 1951

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urn:nir:stato:legge:1950-12-05;1211~convenzione-artviii · fonte del testo