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Qualora per il miglior esito dei ripristini e delle ricostruzioni previsti dalle lettere a), b) e c) dell'art. 2, occorra coordinare le opere in fondi contermini, il compito puo' essere assunto da consorzi di proprietari comunque esistenti o da costituirsi a questo scopo. Il contributo; e' concesso al consorzio, che ne tiene conto nella determinazione della quota di spesa dovuta in rimborso da ciascuno degli interessati.
Testo in vigore dal 29 luglio 1957 al 16 dicembre 2010
