Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1957 al 16 dicembre 2010. 112 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Ai fini dell'applicazione dell'art. 7, la esistenza delle condizioni di cui all'art. 1, dovra' risultare da attestazioni del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura e, per i territori classificati montani a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991, dell'Ispettorato ripartimentale forestale. Nella Valle d'Aosta alle attestazioni di cui ad precedente comma provvede l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste. Gli Atti ed i contratti relativi ai mutui di cui all'art. 7 sono esenti dalle tasse di bollo, eccetto quella sulle cambiali, e dalle imposte di registro ed ipotecarie, salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari. Gli onorari notarili, per gli atti notarili ed i contratti predetti, sono ridotti alla misura di un quarto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-07-25;595~art8 · fonte del testo