Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1957 al 16 dicembre 2010. 142 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per i mutui concessi dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento e che sono gia' in ammortamento alla data della presente legge - sempre che il mutuatario si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1 - i mutuatari possono chiedere di omettere il pagamento delle rate scadenti nell'anno in corso e fino al 31 dicembre 1958 e che venga prorogato di altrettante semestralita' il mutuo in essere. In tal caso l'Istituto mutuante provvedera' alla nuova liquidazione della rata costante tenuto conto degli interessi al saggio contrattuale dal 1° gennaio 1959 fino alla prorogata scadenza, bastando a tal fine la semplice annotazione della nuova concessione a margine delle formalita' ipotecarie e di trascrizione pubblicate in dipendenza del contratto originario di mutuo. La dilazione di cui al presente articolo non comporta alcuna modifica del contributo statale, dal quale i mutui originari siano gia' assistiti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-07-25;595~art7 · fonte del testo