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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1957 al 16 dicembre 2010. 142 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Per i mutui concessi dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento e che sono gia' in ammortamento alla data della presente legge - sempre che il mutuatario si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1 - i mutuatari possono chiedere di omettere il pagamento delle rate scadenti nell'anno in corso e fino al 31 dicembre 1958 e che venga prorogato di altrettante semestralita' il mutuo in essere. In tal caso l'Istituto mutuante provvedera' alla nuova liquidazione della rata costante tenuto conto degli interessi al saggio contrattuale dal 1° gennaio 1959 fino alla prorogata scadenza, bastando a tal fine la semplice annotazione della nuova concessione a margine delle formalita' ipotecarie e di trascrizione pubblicate in dipendenza del contratto originario di mutuo. La dilazione di cui al presente articolo non comporta alcuna modifica del contributo statale, dal quale i mutui originari siano gia' assistiti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-07-25;595~art7 · fonte del testo