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Per i mutui concessi dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento e che sono gia' in ammortamento alla data della presente legge - sempre che il mutuatario si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1 - i mutuatari possono chiedere di omettere il pagamento delle rate scadenti nell'anno in corso e fino al 31 dicembre 1958 e che venga prorogato di altrettante semestralita' il mutuo in essere. In tal caso l'Istituto mutuante provvedera' alla nuova liquidazione della rata costante tenuto conto degli interessi al saggio contrattuale dal 1° gennaio 1959 fino alla prorogata scadenza, bastando a tal fine la semplice annotazione della nuova concessione a margine delle formalita' ipotecarie e di trascrizione pubblicate in dipendenza del contratto originario di mutuo. La dilazione di cui al presente articolo non comporta alcuna modifica del contributo statale, dal quale i mutui originari siano gia' assistiti.
Testo in vigore dal 29 luglio 1957 al 16 dicembre 2010
