Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1957 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Ai fini dell'applicazione dell'art. 7, la esistenza delle condizioni di cui all'art. 1, dovra' risultare da attestazioni del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura e, per i territori classificati montani a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991, dell'Ispettorato ripartimentale forestale. Nella Valle d'Aosta alle attestazioni di cui ad precedente comma provvede l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste. Gli Atti ed i contratti relativi ai mutui di cui all'art. 7 sono esenti dalle tasse di bollo, eccetto quella sulle cambiali, e dalle imposte di registro ed ipotecarie, salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari. Gli onorari notarili, per gli atti notarili ed i contratti predetti, sono ridotti alla misura di un quarto.
Testo in vigore dal 29 luglio 1957 al 16 dicembre 2010
