Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 1962 al 16 dicembre 2010. 97 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Sono soggetti alle tasse fisse di registro ed ipotecaria i trasferimenti del diritto di proprieta' o di usufrutto Su quote indivise o determinate di fondi rustici, provenienti dalla stessa eredita' di agricoltore coltivatore diretto, posti in essere a favore di erede parimenti agricoltore coltivatore diretto purche' non si verifichino, nel quinquennio successivo al trasferimento, le condizioni di decadenza di cui all'articolo 3. Le agevolazioni di cui al precedente comma sono applicabili agli atti di divisione di fondi rustici stipulati tra eredi agricoltori diretti. Gli onorari notarili relativi agli atti contemplati nel presente articolo sono ridotti a meta'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-11-29;1680~art4 · fonte del testo