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I beneficiari e i loro successori per causa di morte che trasferiscono per atto tra vivi i beni di cui all'articolo 1 nel quinquennio successivo alla data di apertura della successione ovvero che, nello stesso periodo di tempo, cessano dal coltivare direttamente il fondo per dedicarsi ad altra attivita', sono obbligati al pagamento delle ordinarie imposte di successione relative alle eredita' indicate nell'articolo 1. L'obbligo di cui al precedente comma non sorge qualora:
- a)il trasferimento avvenga a favore di altro beneficiario agricoltore coltivatore diretto;
- b)il trasferimento si attui con cessione da parte di beneficiaria vedova in favore di qualsiasi altra persona;
- c)il trasferimento avvenga per l'esecuzione di opere dichiarate di pubblica utilita', oppure coattivamente;
- d)il fondo formi oggetto di permuta con altro fondo da coltivarsi direttamente dai beneficiari durante il quinquennio di cui al primo comma.
Testo in vigore dal 22 dicembre 1962 al 16 dicembre 2010
