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Sono soggetti alle tasse fisse di registro ed ipotecaria i trasferimenti del diritto di proprieta' o di usufrutto Su quote indivise o determinate di fondi rustici, provenienti dalla stessa eredita' di agricoltore coltivatore diretto, posti in essere a favore di erede parimenti agricoltore coltivatore diretto purche' non si verifichino, nel quinquennio successivo al trasferimento, le condizioni di decadenza di cui all'articolo 3. Le agevolazioni di cui al precedente comma sono applicabili agli atti di divisione di fondi rustici stipulati tra eredi agricoltori diretti. Gli onorari notarili relativi agli atti contemplati nel presente articolo sono ridotti a meta'.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-11-29;1680~art4 · fonte del testo