Le domande dirette ad ottenere la riunione, in quanto possibile, di titoli al portatore, nominativi o misti, di qualsiasi importo, in altri d'importo superiore, sono stese su carta libera e non sono dovute la tassa di concessione governativa per il deposito dei titoli da riunire, ne' la tassa per il bollo applicato sui nuovi titoli.
Testo vigente dal 5 maggio 1950
