Le domande dirette ad ottenere la riunione, in quanto possibile, di titoli al portatore, nominativi o misti, di qualsiasi importo, in altri d'importo superiore, sono stese su carta libera e non sono dovute la tassa di concessione governativa per il deposito dei titoli da riunire, ne' la tassa per il bollo applicato sui nuovi titoli.

Testo vigente dal 5 maggio 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-03-15;186~art2 · fonte del testo