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[1]Alla spesa occorrente per l'espropriazione e per i lavori predetti sara' fatto fronte con le disponibilita' che risulteranno sui fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in applicazione della legge 6 giugno 1932, n. 580, e del R. decreto-legge 18 giugno 1932, n. 756.

[2]La esecuzione delle espropriazioni e delle opere di cui trattasi verra' disposta in relazione all'effettivo accertamento delle disponibilita' con le quali debbono essere fronteggiate le spese relative.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 8 giugno 1933 - Anno XI

[5]VITTORIO EMANUELE

[6]Mussolini - Di Crollalanza - Ercole - Jung

[7]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Testo in vigore dal 12 luglio 1933 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1933-06-08;776~art3 · fonte del testo