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[1]Sono applicabili alle cessioni considerate nella presente legge le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6, 7 e 14, nella prima parte dell'art. 15 e nell'art. 16 della legge 30 giugno 1908, n. 335.

[2]Per pensione od indennita' sulla quale, a norma dell'art. 6 predetto, e nel caso ivi indicato, la cessione degli stipendi, degli assegni e delle mercedi, estendera' i suoi effetti, non deve intendersi soltanto quella conseguita in base al testo unico delle leggi sulle pensioni civili o militari 21 febbraio 1895, n. 70, e pagata dallo Stato, ma anche qualsiasi pensione, indennita' o assegno equivalente che venga liquidato a favore degli impiegati od operai per effetto ed in conseguenza della loro cessazione dal servizio attivo, in forza di leggi e di regolamenti speciali, nonche' qualsiasi pensione, indennita' od assegno equivalente che venga ad essi liquidato da Istituti di previdenza ai quali d'ufficio fossero stati iscritti per disposizione delle leggi e dei regolamenti organici, concernenti la loro assunzione in servizio e la loro carriera.

Testo in vigore dal 15 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1910-07-13;444~art3 · fonte del testo