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[1]Coi contributi fissati dagli articoli 6 e 7 e' costituito un fondo destinato a garantire gli Istituti indicati nell'art. 1 da ogni eventuale perdita per le sovvenzioni da essi fatte in conformita' della presente legge e per le quali sia stata rilasciata dalla Direzione generale del tesoro la dichiarazione di nulla osta nei modi, con le cautele e con le limitazioni da determinarsi nel regolamento.

[2]Per conto di detto fondo di garanzia, il tesoro avra' sempre diritto di riscattare le cessioni che rimanessero a carico del fondo stesso con relativo abbuono degli interessi in piu' percetti dal cessionario.

Testo in vigore dal 15 luglio 1910 al 25 luglio 1918

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-13;444~art5 · fonte del testo