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[1]Coi contributi fissati dagli articoli 6 e 7 e' costituito un fondo destinato a garantire gli Istituti indicati nell'art. 1 da ogni eventuale perdita per le sovvenzioni da essi fatte in conformita' della presente legge e per le quali sia stata rilasciata dalla Direzione generale del tesoro la dichiarazione di nulla osta nei modi, con le cautele e con le limitazioni da determinarsi nel regolamento. 2 4
[2]Per conto di detto fondo di garanzia, il tesoro avra' sempre diritto di riscattare le cessioni che rimanessero a carico del fondo stesso con relativo abbuono degli interessi in piu' percetti dal cessionario.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 16 dicembre 1914, n. 1362
2La L. 16 dicembre 1914, n. 1362 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Resta parimente soppressa la dichiarazione di nullaosta, di cui agli articoli 8 della legge stessa e 5 della legge 13 luglio 1910, n. 444".
Decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 864
4Il Decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 864 ha disposto (con l'art. 31, comma 1 del Regolamento) che "A partire dal 1° luglio 1918 i fondi di garanzia di cui agli articoli 8 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e 5 della legge 13 luglio 1910, n. 444, saranno fusi in un unico fondo e sara' conseguentemente sostituito un solo conto corrente a quelli istituiti cogli articoli 11 e 8 delle leggi stesse".
Testo in vigore dal 25 luglio 1918 al 13 gennaio 1974
