Le disposizioni contenute nei precedenti articoli non si applicano nei confronti del personale non di ruolo assunto temporaneamente per un periodo inferiore ad un anno, nonche' del personale assunto con contratto di impiego privato e del personale a contratto locale assunto per le esigenze degli uffici italiani all'estero.

Testo vigente dal 20 dicembre 1966

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 438/2000

    Questione infondata
    25 ottobre 2000

    Manifesta infondatezza, sotto ogni profilo - per essere stata già dichiarata manifestamente infondata e per non pertinenza dell'ulteriore parametro evocato - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, censurato dal giudice rimettente nella parte in cui non prevede la concessione dell'equo indennizzo ai docenti non di ruolo delle scuole statali con incarico infrannuale. La disposizione in questione non introduce, infatti, una disparità di trattamento tra gli stessi docenti precari, in relazione alla durata dell'incarico (inferiore o superiore all'anno) (art. 3 Cost.), ove si consideri la non omogeneità delle situazioni confrontate e l'apprezzamento, riservato alla discrezionalità del legislatore, in ordine al rilievo da dare alle attività dei docenti non di ruolo agli effetti considerati. Ne' appare pertinente il richiamo al principio della tutela della salute (art. 32 Cost.), data la diversità dell'istituto dell'equo indennizzo rispetto all'ordinaria tutela risarcitoria, cui il rimettente sembrerebbe riferirsi nel richiamare la categoria del danno alla salute. - V. anche ord. n. 710/1988, per la manifesta infondatezza di analoga questione. - Per inconvenienti di mero fatto, insuscettibili come tali a dar luogo a questioni di costituzionalità, sentenza n. 417/1996 e n. 295/1995.

    Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 4 Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 710/1988

    Questione infondata
    23 giugno 1988

    L'esclusione dell'equo indennizzo per le infermità contratte a causa di servizio al personale non di ruolo assunto temporaneamente per un periodo inferiore ad un anno, non costituisce irragionevole disparità di trattamento tra dipendenti non di ruolo in relazione alla durata del loro incarico, trovando fondamento nella non omogeneità delle situazioni poste a confronto e nella esigenza di attribuire tutela alle sole attività destinate a svolgersi per un periodo di tempo di apprezzabile durata, ne' si pone in contrasto con l'art. 38, secondo comma, Cost., in quanto la norma costituzionale non esclude che il legislatore subordini il diritto del lavoratore alle prestazioni assicurative e previdenziali alla sussistenza di determinati requisiti e condizioni (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077).

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 4 Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1966-12-06;1077~art4 · fonte del testo