Le domande per conseguire i benefici di cui alla presente legge verranno sottoposte all'esame di una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, la quale sara' composta:
- a)di un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente, e di uno per ciascuno dei Ministeri sopra indicati;
- b)di tre rappresentanti dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti. La composizione della commissione e' integrata con l'inclusione di un segretario, senza diritto di voto, scelto tra i funzionari della carriera direttiva del ruolo centrale del Ministero del tesoro e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro. Al presidente, ai membri e al segretario della commissione predetta spettano i compensi previsti per il comitato di liquidazione per le pensioni di guerra. Per la validita' delle deliberazioni della commissione e' richiesta la presenza del presidente e di almeno la meta' degli altri componenti. Le deliberazioni della commissione sono adottate a maggioranza. A parita' di voti prevale quello del presidente.6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
6La Corte Costituzionale con sentenza 7 - 17 luglio 1998 n. 268 ( in G.U. 1a s.s. 22.07.1998 n. 29) ha dichiarato "l'illegittimita' l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti) - nel testo sostituito prima dall'art. 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317, e poi dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 932 - nella parte in cui non prevede che, della commissione istituita per esaminare le domande per conseguire i benefici che la stessa legge prevede, faccia parte anche un rappresentante dell'Unione delle comunita' ebraiche italiane."
Testo vigente dal 23 luglio 1998
