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[1]I lavoratori addetti alle lavorazioni di cui all'art. 1 devono sottoporsi, a cura e spese del datore di lavoro, a visita medica al momento dell'assunzione ed a visite successive periodiche nei modi e nei termini stabiliti dalle norme previste dall'art. 16, ferme le disposizioni dell'art. 6 del regolamento generale per l'igiene del lavoro 14 aprile 1927-V, n. 530-809 e le norme del decreto Ministeriale 20 marzo 1929 VII.

[2]Il risultato delle visite mediche periodiche di cui al presente articolo e di quelle di cui all'articolo seguente deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore nei modi e nei termini che saranno stabiliti dalle norme di attuazione previste dall'art. 16. Il lavoratore ha, facolta' di chiedere un nuovo accertamento medico a carattere definitivo, da eseguirsi collegialmente da un medico in rappresentanza del lavoratore, da un medico in rappresentanza del datore di lavoro e da un ispettore medico corporativo.

Testo in vigore dal 14 giugno 1943 al 28 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1943-04-12;455~art5 · fonte del testo