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[1]Indipendentemente dalle visite mediche contemplate dall'art. 5, l'Ispettorato corporativo competente per territorio puo', con motivata ordinanza, prescrivere visite di controllo sulla salute dei lavoratori, da eseguirsi nei modi stabiliti dai regolamenti.
[2]I risultati di queste visite, e quelli delle visite di assunzione e periodiche di cui all'art. 5 devono essere annotati, nei modi e termini stabiliti dalle norme di attuazione, e comunicati, in schede personali da intestarsi ad ogni lavoratore, al Casellario centrale infortuni, nonche' trascritti, tutte le volte che da essi risulti la necessita' dell'abbandono delle lavorazioni pericolose, nei libretti di lavoro di cui alla legge 10 gennaio 1935-XIII, n. 112.
Testo in vigore dal 14 giugno 1943 al 28 luglio 1956
