[1]L'Ispettorato corporativo puo' prescrivere che la visita sia ripetuta, quando reputi che lo stato di salute della donna, del fanciullo o del minore degli anni 18 non permetta che continuino nel lavoro al quale sono addetti.

[2]L'Ispettorato potra' anche fare eseguire direttamente la suddetta visita dai propri sanitari ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico da lui delegato, ovvero dai medici degli enti assistenziali, a cio' autorizzati.

[3]La visita medica e' gratuita.

Testo vigente dal 27 aprile 1934

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urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653~art22 · fonte del testo