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[1]Nei casi d'inabilita' permanente di cui alla lettera a) dell'art. 7 il lavoratore puo', dopo l'accertamento del grado di invalidita', continuare ad attendere alle lavorazioni specificate nella tabella annessa alla presente legge, salvo ogni diritto alle maggiori prestazioni che potessero spettargli nel caso di aggravamento.

[2]Nel caso di cui alla lettera b) dell'articolo predetto il lavoratore, anche nell'ipotesi di parziale riacquisto della capacita lavorativa, deve abbandonare definitivamente ogni lavorazione contemplata nella tabella.

Testo in vigore dal 14 giugno 1943 al 28 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1943-04-12;455~art8 · fonte del testo