Art. 7
La composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e' integrata da due rappresentanti dei coltivatori diretti e da un rappresentante dei mezzadri o coloni scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale. La composizione del Comitato esecutivo dell'I.N.P.S. e' integrata da un rappresentante scelto tra quelli indicati nel comma precedente.
Testo vigente dal 11 novembre 1957
