A decorrere dalla data di inizio del primo periodo di paga successivo all'entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati e' stabilito nella misura del 9,20 per cento della retribuzione, di cui il 6,15 per cento a carico dei datori di lavoro ed il 3,05 per cento a carico dei lavoratori. A decorrere dalla data stessa, l'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponde periodicamente all'I.N.A.M., senza spese e mediante prelievo dai contributi afferenti alla gestione tubercolosi, una somma pari al gettito dello 0,60 per cento delle retribuzioni soggette al detto contributo, anche in considerazione delle spese che l'I.N.A.M. e' chiamato a sostenere per la prevenzione contro la tubercolosi e per l'assistenza di malattia ai lavoratori affetti da tubercolosi nelle forme non assistite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Sempre a decorrere dalla stessa data, le aliquote dei contributi, dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i lavoratori assistiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, previste dalla tabella B allegata al decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 213, modificata dall'art. 1 della legge 19 febbraio 1951, n. 74, e dalla tabella B allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 1304, sono aumentate dello 0,40 per cento della retribuzione soggetta a contribuzione, a norma delle disposizioni in vigore. L'aliquota di aumento prevista dal precedente comma e' ripartita nelle seguenti misure: 0,25 per cento a carico dei datori di lavoro e 0,15 per cento a carico dei lavoratori. In relazione alla misura ed alla ripartizione delle aliquote contributive previste nei precedenti commi, sara' provveduto all'adeguamento per il settore agricolo delle misure dei contributi per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati e per l'assicurazione obbligatoria contro la malattia in sede di determinazione annuale delle misure dei contributi agricoli unificati, stabiliti in base alle disposizioni di cui al regio, decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739. Nulla e' innovato per quanto riguarda la determinazione annuale dei contributi dovuti al Fondo per lo adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati.

Testo vigente dal 18 agosto 1955

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 752/1988

    Questione infondata
    30 giugno 1988

    La complessità, anche in termini temporali, della riorganizzazione in senso solidaristico ed uniforme del Servizio Sanitario Nazionale, consente al legislatore di tener conto della gradualità sinallagmatica tra prestazioni (da unificare) e contribuzioni (da adeguare): tale processo può svolgersi per fasi e, quindi, realizzarsi compiutamente in tempi ragionevoli, senza con ciò contrastare con i principi posti dagli artt. 3, 23 e 97 Cost.. (Manifesta infondatezza in riferimento a detti parametri costituzionali, delle questioni di legittimità degli artt. 28, d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in Legge 18 dicembre 1970, n. 1034, 4, primo comma, d.l. 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386, 14, sesto comma, legge 26 aprile 1982, n. 181, denunziati nelle parti in cui, rispettivamente, prevedono un prelievo contributivo a carico dei dipendenti degli enti locali e degli enti pubblici in misura maggiore rispetto a quanto previsto per altre categorie di lavoratori dipendenti, a fronte dell'erogazione di prestazioni sanitarie identiche).

    Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 53 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:1955-08-04;692~art6 · fonte del testo