Ai coltivatori diretti di cui al precedente art. 1, ed ai loro familiari soggetti dell'assicurazione obbligatoria, spettano le seguenti prestazioni:

  • a)assistenza sanitaria generica a domicilio e in ambulatorio;
  • b)assistenza ospedaliera;
  • c)assistenza sanitaria specialistica, diagnostica e curativa;
  • d)assistenza ostetrica. Le modalita', i limiti e i termini delle prestazioni di cui al presente articolo saranno fissati dal regolamento da approvarsi a norma dell'art. 13, lettera d). Restano escluse dall'assistenza prevista nella presente legge le malattie che rientrano nell'ambito dei consorzi antitubercolari, o di altri enti pubblici o il cui rischio e' coperto da altra forma di assicurazione obbligatoria. Fino all'emanazione del regolamento, di cui al secondo comma del presente articolo, ai coltivatori diretti e loro familiari rientranti nell'assicurazione obbligatoria, di cui all'art. 1, spettano le prestazioni nelle forme, modalita' e limiti stabiliti dal decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni, nonche' dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138.

Testo vigente dal 13 dicembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1136~art3 · fonte del testo