Gli assicurati titolari di azienda, di cui all'art. 1, riuniti in Casse mutue comunali di malattia per i coltivatori, previste dal successivo art. 5, possono, a maggioranza, deliberare di estendere nei loro confronti e dei rispettivi familiari l'assicurazione di malattia anche alle forme di assistenza farmaceutica e di assistenza integrativa. La relativa deliberazione e' soggetta all'approvazione della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori.

Testo vigente dal 13 dicembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1136~art4 · fonte del testo