L'assicurazione malattia e' resa obbligatoria per i proprietari, affittuari, enfiteuti, usufruttuari, che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento e al governo del bestiame, nonche' per gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, che favorino abitualmente nei fondi o che siano a carico, ((...)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9)).

Testo vigente dal 15 febbraio 1963

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 febbraio 1963

Confronto con la versione in vigore dal 13 dicembre 1954 al 15 febbraio 1963. 105 parole tolte, 18 parole aggiunte.

… ai rispettivi nuclei familiari, che favorino abitualmente nei fondi o che siano a carico, tolto: sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare sia superiore al 50 per cento di quella occorrente per le normali necessita' delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, accertate con le modalita' di cui all'art. 5 dei regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949. Per la valutazione della forza lavorativa, a ciascuna unita' attiva del nucleo famigliare e' attribuita la frequenza annua di 280 giornate lavorative. Sono esclusi i coltivatori diretti di fondi per i quali d'opera inferiore alle 30 giornate di uomo, salvo il diritto alle prestazioni in caso di malattia eventualmente agli stessi spettanti per altro titoloaggiunto: .... COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1136~art1 · fonte del testo