L'assicurazione malattia e' resa obbligatoria per i proprietari, affittuari, enfiteuti, usufruttuari, che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento e al governo del bestiame, nonche' per gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, che favorino abitualmente nei fondi o che siano a carico, ((...)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9)).
Testo vigente dal 15 febbraio 1963
