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La facolta' di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1296, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 392, di rivedere i prezzi per i contratti relativi ad opere pubbliche la cui esecuzione richieda un periodo di tempo superiore ad un anno e' estesa agli appalti di durata inferiore all'anno, purche' superiore a sei mesi. E' ammessa altresi' la revisione dei prezzi per i lavori relativi ad opere pubbliche di durata superiore ai sei mesi, in corso di esecuzione al 1° aprile 1940-XVIII, limitatamente pero' alla parte eseguita e da eseguirsi dopo tale data. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 19 gennaio 1942, n. 142
1La L. 19 gennaio 1942, n. 142, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'efficacia della legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 1137, concernente la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche di durata superiore ai sei mesi, e' prorogata fino alla cessazione dello stato di guerra".
Testo in vigore dal 16 marzo 1942 al 16 maggio 1945
