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La facolta' di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1296, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 392, di rivedere i prezzi per i contratti relativi ad opere pubbliche la cui esecuzione richieda un periodo di tempo superiore ad un anno e' estesa agli appalti di durata inferiore all'anno, purche' superiore a sei mesi. E' ammessa altresi' la revisione dei prezzi per i lavori relativi ad opere pubbliche di durata superiore ai sei mesi, in corso di esecuzione al 1° aprile 1940-XVIII, limitatamente pero' alla parte eseguita e da eseguirsi dopo tale data. 12

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 19 gennaio 1942, n. 142

1

La L. 19 gennaio 1942, n. 142, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'efficacia della legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 1137, concernente la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche di durata superiore ai sei mesi, e' prorogata fino alla cessazione dello stato di guerra".

D.Lgs. Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 192

2

Il D.Lgs. Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 192, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La facolta' di cui all'art. 1 della legge 9 luglio 1940, n. 1137, di rivedere i prezzi per i contratti relativi ad opere pubbliche e' estesa agli appalti di durata inferiore a sei mesi, quando, si accerti che il costo complessivo dell'opera appaltata sia aumentato o diminuito in misura superiore al 10% per effetto di variazioni di prezzi varificatesi dopo l'aggiudicazione o la stipulazione del contratto, ovvero, in caso di appalto concorso, dopo la presentazione dell'offerta". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La disposizione dell'articolo precedente si applica ai lavori appaltati dopo il 16 agosto 1944 ed a quelli in corso di esecuzione a tale data, limitatamente alla parte eseguita o da eseguire posteriormente alla data stessa".

Testo in vigore dal 16 maggio 1945 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 maggio 1945

Confronto con la versione in vigore dal 16 marzo 1942 al 16 maggio 1945.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 192

    Il D.Lgs. Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 192, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La facolta' di cui all'art. 1 della legge 9 luglio 1940, n. 1137, di rivedere i prezzi per i contratti relativi ad opere pubbliche e' estesa agli appalti di durata inferiore a sei mesi, quando, si accerti che il costo complessivo dell'opera appaltata sia aumentato o diminuito in misura superiore al 10% per effetto di variazioni di prezzi varificatesi dopo l'aggiudicazione o la stipulazione del contratto, ovvero, in caso di appalto concorso, dopo la presentazione dell'offerta". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La disposizione dell'articolo precedente si applica ai lavori appaltati dopo il 16 agosto 1944 ed a quelli in corso di esecuzione a tale data, limitatamente alla parte eseguita o da eseguire posteriormente alla data stessa".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-07-09;1137~art1 · fonte del testo