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La facolta' di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1296, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 392, di rivedere i prezzi per i contratti relativi ad opere pubbliche la cui esecuzione richieda un periodo di tempo superiore ad un anno e' estesa agli appalti di durata inferiore all'anno, purche' superiore a sei mesi. E' ammessa altresi' la revisione dei prezzi per i lavori relativi ad opere pubbliche di durata superiore ai sei mesi, in corso di esecuzione al 1° aprile 1940-XVIII, limitatamente pero' alla parte eseguita e da eseguirsi dopo tale data.
Testo in vigore dal 20 agosto 1940 al 16 marzo 1942
