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I mutui concessi ai sensi della presente legge sono gravati dal saggio di interesse del 5,50 per cento in ragione di anno. Una quota di tale saggio nella misura del 3,50 per cento in ragione d'anno e' trattenuta dagli Istituti di credito come corrispettivo delle spese di amministrazione e del rischio. Le eventuali perdite accertate su ciascuna operazione saranno per il 30 per cento a carico degli Istituti e per il 70 per cento a carico del Fondo.
Testo in vigore dal 2 marzo 1955 al 22 dicembre 2008
