Art. 32 — Borse di studio per i giovani laureati
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((Per il conferimento di borse di studio a favore dei giovani laureati che intendono effettuare particolari studi o ricerche, lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e' aumentato, per ciascuno degli anni dal 1967 al 1970, delle seguenti somme: per il 1967......... L. 1.000 milioni per il 1968......... " 1.200 " per il 1969......... " 1.290 " per il 1970......... " 1.450 ")). Le borse saranno conferite, ai laureati da non oltre un triennio, nei limiti del 40 per cento dello stanziamento annuo, dal Ministero della pubblica istruzione e per il restante 60 per cento dalle singole Universita', con le modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. L'importo annuo di ciascuna borsa non puo' essere superiore a lire 1.500.000. Il Ministro per la pubblica Istruzione ripartisce annualmente, con proprio decreto. Il fondo destinato alle Universita' e agli Istituti superiori, In relazione al numero dei laureati In ciascun Ateneo nel triennio precedente. La ripartizione del numero di borse per ciascuna Facolta' e' fatta dal Consiglio d'amministrazione su proposta del Senato accademico Le borse eventualmente non utilizzate da una Facolta' possono essere assegnate ad altre Facolta'. La durata di ciascuna borsa e' annuale e puo' essere confermata per un secondo anno su motivato parere favorevole dei preside della Facolta' o del direttore dell'Istituto presso cui il borsista svolge l'attivita' di studio o di ricerca. Dallo stanziamento di ciascun esercizio e' detratta una somma non superiore a lire 30 milioni, per l'assegnazione di borse ai cittadini stranieri, studenti o laureati da non oltre tre anni.
Testo in vigore dal 14 marzo 1967 al 12 settembre 1973
